Esenzione dalla legalizzazione
La convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia (legge 12 aprile 1973, n.176) (G.U. 11.05.1973, n. 121) consente di esentare da legalizzazione (art. 1, comma 1) la seguente tipologia di documenti::
1) Gli atti e documenti di un’autorità giudiziaria, compresi quelli rilasciati da un cancelliere ed anche da un Rechtspfleger;
2) Gli atti e documenti di un’autorità amministrativa;
3) Gli atti e documenti rilasciati da enti pubblici, se tali atti, secondo l’ordinamento giuridico nazionale, sono considerati pubblici;
4) Gli atti e documenti notarili;
5)Gli atti di un ufficiale giudiziario;
6)Gli atti di protesto di cambiali o di assegni anche se formati da un segretario comunale italiano o da un ufficiale postale tedesco, o da altra persona competente secondo l’or dinamento giuridico nazionale.
Sono esenti anche gli atti o documenti rilasciati dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli Uffici consolari di uno degli Stati contraenti, indipendentemente dal fatto che la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare abbia la sua sede nell’altro Stato contraente o in un terzo Stato.
Tra le autorità giudiziarie ed amministrative è compreso il Pubblico Ministero di entrambi gli Stati contraenti ed il Rappresentante tedesco dell’interesse pubblico (Vertreter des öffentlichen Interesses).